Home > Statuto

 


Art. 1

L’Associazione denominata Gruppo Giovani "OASI", con sede in Trento, via Vela 82/A, costituitasi a Cadine il 2 agosto 1996, svolge la sua attività, con lo scopo di dare risposta a quei bisogni di socializzazione e relazionalità caratteristici dell’uomo con particolare riferimento al mondo giovanile. Per questo offre un operato di tipo ludico – creativo, socio – culturale e assistenziale.

L’Associazione non ha scopi di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell’ambito della legge 266/91.

Art. 2

Sono membri dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.

Si distinguono in:

- Soci animatori: i membri del Consiglio Direttivo;

- soci sostenitori: persone, enti ed associazioni che collaborano all’attività della Associazione e/o la sostengono economicamente;

- soci onorari

Art. 3

I soci animatori, si impegnano a rispettare le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci ed in particolare frequenteranno con assiduità le riunioni del Direttivo e parteciperanno alle iniziative organizzate dall’Associazione.

Art. 4

Lo scioglimento del rapporto sociale si potrà verificare per recesso o per esclusione.

In caso di recesso il socio dovrà presentare le proprie dimissioni con congruo anticipo in modo da non pregiudicare gli impegni eventualmente assunti dall’Associazione.

L’esclusione di un socio effettivo potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo per chi si renda responsabile di ripetute e gravi violazioni del presente Statuto ed in particolar modo di quanto stabilito nel precedente articolo.

Art. 5

I soci con l’accettazione del presente Statuto sono consapevoli che la partecipazione alle attività dell’Associazione nonché l’elezione alle cariche sociali è priva di qualsiasi beneficio economico in loro favore al quale in ogni caso rinunciano espressamente, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci.

Eventuali somme o beni che pervenissero all’Associazione da qualsiasi fonte ed a qualsiasi titolo saranno destinati esclusivamente alle attività dell’Associazione stessa.

Art. 6

Sono soci sostenitori tutte le persone che annualmente devolvono una quota per il tesseramento e/o prestano la loro collaborazione alla vita dell’Associazione.

Art. 7

L’Associazione ed i suoi organismi declinano ogni responsabilità in caso d’infortunio, malattia e morte, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo tutte le attività e le riunioni.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire la qualifica di socio onorario a persone che si siano distinte per particolari qualità ed impegno nell’attività dell’Associazione.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea generale di tutti i soci

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

Art. 10

L’Assemblea generale di tutti i soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, comunque può essere convocata in qualunque momento su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta specifica da almeno un quinto dei soci effettivi.

La convocazione dell’assemblea è fatta mediante esposizione all’albo della sede almeno 10 giorni prima, con indicazione della data, dell’ora e dell’ordine del giorno.

L’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio; ogni socio può rappresentare solo un altro socio assente; le deleghe dovranno essere depositate all’inizio dell’Assemblea.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo che durerà in carica cinque anni si compone di sei soci animatori eletti dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere e i Consiglieri.

Nominerà inoltre i responsabili di eventuali altri incarichi specifici, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso.

Tutte le votazioni saranno per alzata di mano. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E’ compito del Consiglio Direttivo, nella sua collegialità provvedere a pianificare, organizzare, disciplinare ed amministrare le attività.

Art. 12

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. E’ compito del Presidente, rappresentare l’Associazione nei contatti formali con le autorità ed enti vari; su autorizzazione del Consiglio Direttivo stipulerà convenzioni e si impegnerà in nome e per conto dell’Associazione.

E’ compito del Vicepresidente affiancare il Presidente nelle sue funzioni e sostituirlo in caso di impedimento od assenza.

E’ compito del Segretario redigere il libro dei verbali, aggiornare il libro dei soci, coadiuvare il Presidente nell’espletamento di pratiche burocratiche e di corrispondenza varia, relazionare sull’attività svolta dall’Associazione fino a scadenza del mandato.

E’ compito del Cassiere, custodire i valori liquidi, effettuare le riscossioni ed i pagamenti conservandone la documentazione, predisporre bilanci parziali consuntivi e di previsione.

Art. 13

Lo scioglimento dell’Associazione si potrà verificare per mancanza di soci o per decisione assembleare.

Si dovrà provvedere allo scioglimento qualora i soci siano inferiori a tre elementi, numero minimo di soci che potrà continuare a fregiarsi del nome dell’Associazione e proseguirne l’attività.

In caso di scioglimento dell’Associazione gli eventuali beni e valori saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo, individuata dall’assemblea.

Art. 14

Le eventuali modifiche al presente Statuto, ad eccezione del terzo comma dell’art. 13 non emendabile nonché lo scioglimento, dovranno essere decise da un’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.